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Peer to peer: lo scambio di file viene dichiarato lecito dal tribunale di Roma
ROMA (24 gennaio) « In assenza di una legislazione che crei una fattispecie ad hoc, non appare possibile dare rilevanza in questa sede ad un fenomeno assai diffuso, di difficile criminalizzazione ed avente accertamenti quasi impossibili in termini di raccolta della prova ». Con queste parole il pubblico ministero di Roma Paolo Giorgio Ferri ha chiesto e ottenuto dal giudice delle indagini preliminari Carla Santese l’archiviazione di un’inchiesta sullo scambio di file su internet quali filmati, brani musicali e altri materiali. A detta del PM Ferri, il fenomeno, meglio noto come peer to peer (p2p) « può avvenire sì per copie, ma anche per originali lecitamente acquisiti ».

Il fascicolo era stato aperto sulla base di una denuncia nella quale si lamentava la violazione della norma sulla tutela del diritto d’autore (art.14 legge 248/2000).
L’indagine, contro ignoti, si è concentrata sull’attività di tre siti: www.beashare.com, www.emuleitalia.net, www.bittorrent.com.
La sentenza ribalta un precedente pronunciamento della magistratura di Bolzano che aveva ottenuto, su istanza di un editore austriaco, gli indirizzi Ip dei migliaia di utenti italiani fruitori di sistemi di file sharing (il famigerato caso Peppermint).
Il Magistrato ha asserito che, a prescindere dei problemi legati all’accertamento e alla raccolta delle prove di infrazione, i portali in oggetto « si limitano ad autenticare l’utente che viene successivamente smistato verso altre reti ibride e decentralizzate in tutto il mondo ». In aggiunta, per quanto riguarda gli utenti, non sempre risulta imputabile il fine di lucro in quanto i file vengono divulgati gratuitamente.
Di fatto resta indiscutibile l’infrazione di natura civilistica in termini di violazione dei diritti d’autore.
Insomma amici del mulo, possiamo tirare un sospiro di sollievo, ma moderato… ;o)














